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FONDIMPRESA - Fondo Nuove Competenze - Accordo di condivisione per la presentazione di Piani Ordinari

16 dicembre 2022

Accordo di condivisione per la presentazione di Piani Ordinari connessi all’istanza FNC – Avviso Ed.2 Presentata ad ANPAL

Avviso ed.2 - Fondo Nuove Competenze

Le Parti Sociali costituenti Fondimpresa, in deroga ai regolamenti del Fondo, hanno stabilito che l’Intesa stipulata ai fini della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze – avviso ed.2 ovvero l’“Accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro”, con l’allegato Progetto formativo di sviluppo delle competenze, venga considerata valida ed unica anche ai fini della procedura di presentazione dei piani formativi Conto Formazione collegati al richiamato FNC. Tale modalità varrà anche per i Piani aziendali di titolarità della Commissione Paritetica Nazionale.

Si prevede quindi che nella sezione accordi del formulario di presentazione di piani formativi a valere sui conti formazione aziendali vengano inseriti i dati dei firmatari dell’intesa riferita all’istanza ad Anpal e che tale intesa venga allegata nella prevista sezione relativa agli accordi di condivisione.

A tal fine, si ricorda quanto stabilito per la condivisione nell’Avviso FNC all’art. 5 in merito alle intese di condivisione delle istanze FNC:

1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

2. L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
  • il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  • i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra quelli specificati dall’art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022) e dall’art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022;
  • il progetto formativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, nell’ambito delle classificazioni internazionali.

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